1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente Assemblea legislativa e fino all'insediamento dei nuovi organi di governo quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria.